PER LE PMI E LE PUBBILCHE AMMINISTRAZIONI ONORI ED ONERI DEL PNRR

Si parla tantissimo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ma molto poco degli obblighi legati alla fruizione di questi fondi. Una rinfrescata per i fruitori e gli addetti ai lavori mi auguro possa essere di aiuto a rendere piu’ fluido il corso degli investimenti e delle agevolazioni  .

L’Europa ha pubblicato i principi generali applicabili agli interventi finanziati dal PNRR elencando gli obblighi a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni e le persone fisiche e giuridiche che intendono avvalersi dei fondi del PNRR.

Sotto il profilo ambientale gli interventi che il PNRR finanzia devono prevedere il rispetto del principio di “ non arrecare danno significativo ( cd. “ Do No Significant Harm” – DNSH ) secondo il quale nessuna misura finanziata dai bandi europei deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolino la mitigazione dei cambiamenti climatici; il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging)  teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, qualora pertinente per la tipologia di intervento considerata.

Impegno delle Imprese e delle Pubbliche Amministrazione, nei mesi a venire dovrà essere quello di essere nelle condizioni di rispettare tali principi cosi’ da  avere accesso alle agevolazioni senza il rischio di doverle restituire per un inadempienza non attribuibile all’Impresa ma  dell’Ente Locale o sovracomunale  su cui l’iniziativa ha luogo.